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Sospensione attività

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SICUREZZA SUL LAVORO: QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

(15 dicembre 2021)


Dall’INL le condizioni di sospensione in caso di lavoro irregolare e violazioni in materia di sicurezza: dall’omissione del DVR alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di controllo.


Il decreto fiscale (dl n. 146 del 21 ottobre 2021), pubblicato in Gazzetta ed in vigore dal 22 ottobre 2021, interviene con una serie di misure anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di contrastare con maggiore efficacia le imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Obiettivo principale del provvedimento è, quindi, quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di garantire un maggiore coordinamento dei soggetti atti a controllare il rispetto delle disposizioni.
In particolare è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale (che adesso non è più discrezionale da parte degli Ispettori) in caso di alcune violazioni.


Tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare, laddove ricorrano violazioni delle condizioni di lavoro nero (di cui all’Allegato I), tali attività congiunte possono portare, infatti, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca.
Le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’impresa sono contenute nell’Allegato I “(Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) del dlgs n. 81/2008, con specifico riferimento all’art. 14: Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In caso di violazioni (di cui all’Allegato I) si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni di seguito riportate, in relazione a ciascuna fattispecie.


Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del dlgs n. 81/2008.
Invece, nel caso in cui in sede di controllo venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito (di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL) sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Il provvedimento di sospensione si applica solo nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. 46, comma 2, del dlgs n. 81/2008.
La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione è da accertare in sede di accesso ispettivo. Inoltre, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano.

Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
  • Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, RSPP (ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del dlgs n. 81/2008) da parte del datore di lavoro, fa scattare il provvedimento di sospensione; la prescrizione è da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato (ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. g del dlgs n. 81/2008) il piano operativo di sicurezza, POS. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria; inoltre, la mancata elaborazione è oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
La sospensione si ha esclusivamente quando risulta accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, condizione diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

Mancanza di protezioni verso il vuoto
La sospensione va adottata nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.


Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
La sospensione si rende necessaria quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti; resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
La sospensione si ha nel caso di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette e durante detti lavori i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Si adotta il provvedimento di sospensione qualora venga accertata la rimozione o la modifica dei dispositivi, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica


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