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Decreto asili nido

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PREVENZIONE INCENDI ED ASILI NIDO


E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.174 del 29-7-2014) il Decreto 16 luglio 2014 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi che regola la progettazione, costruzione ed esercizio degli Asili nido (quando >30 persone presenti), nonché ristrutturazione e modifiche degli Asili nido esistenti (>30 persone presenti).
Il Decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2014.

Ricordiamo che il DPR 151/11 ha introdotto gli asili con oltre 30 persone presenti (attività N.67) nell’elenco delle attività per le quali è obbligatoria la presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco (CAT.B).

Anche gli Asili nido con meno di 30 persone presenti, dovranno tuttavia rispettare le disposizioni di una parte del Decreto, seppur non sia loro richiesta la presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Il Decreto si pone l’obiettivo della salvaguardia delle persone e della tutela dei beni contro il rischio di incendio intervenendo sia a livello preventivo, per minimizzare le cause di incendio, sia in caso di incendio per limitare la propagazione e al contempo garantire la stabilità delle strutture, assicurare la possibilità agli occupanti di lasciare i locali e garantire anche la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Si evidenzia la definizione di “persone” ai fini dell’individuazione dell’attività di cui al Decreto:
“PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attivita’ il numero di bambini e/o neonati.”

Scadenze per il rispetto degli adempimenti:

  • nuova attività >30 persone presenti: prima dell’avviamento

  • attività esistenti >30 persone presenti con previsione di ristrutturazioni e modifiche: contestualmente agli interventi a meno che non siano già in possesso di titoli abilitativi ai fini della sicurezza antincendio e comunque entro i termini di cui al DPR 151/11 art.11 comma 4;

  • attività esistenti <30 persone presenti: in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto interministeriale continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e DM 10/03/98 in tema di sicurezza antincendio.


La struttura della regola tecnica è la seguente:

  • Titolo I – Disposizioni comuni per tutti gli asili nido

  • Titolo II – Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti

  • Titolo III – Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti

  • Titolo IV – Asili nido con meno di trenta persone presenti


Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici
f.macchi@fullservicesrl.it


 
 
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